Il Consiglio per gli affari economici è presieduto dal parroco ed «è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia» (Codice di Diritto Canonico, Can. 537).